Portabilità del Conto Corrente: Procedura e Fasi
La normativa italiana sulla portabilità bancaria (D.Lgs. 218/2017, recepimento della Direttiva 2014/92/UE) definisce una procedura standardizzata per il trasferimento del conto corrente da un istituto all'altro. Di seguito la descrizione delle fasi, degli obblighi e dei tempi previsti.
Indice
Quadro normativo
Il D.Lgs. 218/2017 ha recepito in Italia la Direttiva 2014/92/UE (Payment Accounts Directive — PAD), introducendo obblighi specifici per le banche in materia di trasparenza, comparabilità dei conti e portabilità. La procedura si applica ai conti correnti di pagamento detenuti da consumatori (persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività professionale o d'impresa).
La Banca d'Italia ha emanato disposizioni attuative, recepite nel Provvedimento sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, che disciplinano nel dettaglio le modalità operative del trasferimento.
Fasi della procedura
Fase 1 — Richiesta alla banca ricevente
Il cliente apre il nuovo conto presso la banca di destinazione e, contestualmente, autorizza la nuova banca ad avviare la procedura di trasferimento per suo conto. L'autorizzazione deve essere rilasciata in forma scritta e specificare: i servizi da trasferire, la data desiderata di inizio trasferimento e, se applicabile, la chiusura del vecchio conto.
Fase 2 — Richiesta di informazioni alla banca cedente
Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'autorizzazione del cliente, la banca ricevente invia una richiesta formale alla banca cedente. La richiesta riguarda: l'elenco degli ordini permanenti attivi, gli addebiti diretti SEPA degli ultimi 13 mesi, il saldo del conto, e le eventuali operazioni ricorrenti in entrata.
Fase 3 — Trasmissione delle informazioni da parte della banca cedente
La banca cedente è tenuta a trasmettere alla banca ricevente le informazioni richieste entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Le informazioni comprendono i mandati di addebito diretto attivi, gli ordini permanenti di bonifico e le accreditate ricorrenti identificabili.
Fase 4 — Attivazione dei servizi sul nuovo conto
La banca ricevente, ricevute le informazioni, procede alla configurazione del nuovo conto: attivazione degli ordini permanenti, richiesta di trasferimento dei mandati di addebito diretto. Il cliente viene informato dello stato di avanzamento.
Fase 5 — Comunicazione ai soggetti paganti/percettori
Se previsto nell'autorizzazione del cliente, la banca ricevente comunica il nuovo IBAN ai soggetti che effettuano accrediti ricorrenti identificabili (datori di lavoro, enti previdenziali, ecc.) e ai creditori che utilizzano addebiti diretti SEPA.
Fase 6 — Chiusura del vecchio conto (opzionale)
Se richiesto dal cliente nell'autorizzazione iniziale, la banca cedente procede alla chiusura del conto a partire dalla data indicata. Eventuali saldi residui vengono trasferiti al nuovo conto secondo le modalità concordate.
Obblighi della banca ricevente
- Avviare la procedura entro 5 giorni lavorativi dall'apertura del conto e dal ricevimento dell'autorizzazione del cliente
- Informare il cliente di eventuali ostacoli tecnici o normativi che impediscono la prosecuzione della procedura
- Attivare gli ordini permanenti dalla data indicata nell'autorizzazione
- Fornire al cliente le coordinate del nuovo conto (IBAN) in modo tempestivo
- Non addebitare al cliente i costi della procedura di trasferimento
Obblighi della banca cedente
- Trasmettere entro 5 giorni lavorativi le informazioni sui servizi attivi richiesti dalla banca ricevente
- Sospendere i servizi trasferiti dalla data concordata, senza interruzione di servizio per il cliente
- Rimborsare al cliente le eventuali commissioni addebitate in eccesso durante il periodo di sovrapposizione
- Non trattenere il saldo residuo oltre i termini contrattualmente previsti
- Fornire gratuitamente, su richiesta del cliente, un estratto conto degli ultimi 13 mesi
Tempi previsti dalla normativa
| Fase | Soggetto obbligato | Termine (giorni lavorativi) |
|---|---|---|
| Avvio richiesta alla banca cedente | Banca ricevente | 5 giorni dall'apertura del conto |
| Trasmissione informazioni | Banca cedente | 5 giorni dalla richiesta |
| Attivazione servizi sul nuovo conto | Banca ricevente | Dalla data indicata nell'autorizzazione |
| Completamento dell'intero processo | Entrambe le banche | 12 giorni lavorativi totali (standard) |
Gestione degli addebiti diretti ricorrenti
Gli addebiti diretti SEPA (SDD — SEPA Direct Debit) sono gestiti tramite mandato rilasciato dal debitore al creditore. In caso di cambio IBAN, il creditore deve essere informato del nuovo conto per aggiornare il mandato.
La procedura di portabilità prevede che la banca ricevente comunichi il cambiamento ai creditori per conto del cliente, nei limiti dei creditori identificabili dagli addebiti degli ultimi 13 mesi. Tuttavia, per i mandati SDD Core, la responsabilità dell'aggiornamento dell'IBAN presso il creditore rimane tecnicamente del debitore: la comunicazione della banca funge da notifica, ma il cliente è tenuto a verificare il corretto trasferimento di ciascun addebito.
Costi della procedura
La normativa stabilisce che la procedura di trasferimento del conto sia gratuita per il cliente. Non possono essere addebitati costi né dalla banca cedente né dalla banca ricevente per l'esecuzione della procedura di portabilità in sé.
Rimangono a carico del cliente le eventuali spese di chiusura del vecchio conto previste contrattualmente, qualora siano indicate nel contratto in essere prima dell'entrata in vigore della normativa, e le commissioni ordinarie per le operazioni effettuate durante il periodo di transizione.